Art. 18.
               Misure a favore delle Botteghe Storiche

   1.  Al  fine di preservare l'identita' delle Botteghe Storiche, e'
istituito  presso  la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo per
il restauro conservativo delle Botteghe Storiche», che opera mediante
la  concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe
medesime.
   2.  La  FI.L.S.E.  S.p.A.  svolge  le  istruttorie  concernenti la
concessione,  la  riduzione  e  la  revoca dei contributi e adotta le
corrispondenti  determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la
FI.L.S.E.  S.p.A.  per  la  gestione del Fondo e lo svolgimento delle
attivita' amministrative sono regolati da apposita convenzione.
   3. Il contributo e' concesso nel rispetto del regime de minimis di
cui alla vigente normativa comunitaria.
   4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle
imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale,
stabilisce  i  criteri, le modalita' ed i termini per la concessione,
l'erogazione  e  la revoca dei contributi. Essa puo' inoltre adottare
ulteriori   misure   di   carattere  amministrativo  e/o  finanziario
destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.