Art. 18. Misure a favore delle Botteghe Storiche 1. Al fine di preservare l'identita' delle Botteghe Storiche, e' istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche», che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime. 2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' amministrative sono regolati da apposita convenzione. 3. Il contributo e' concesso nel rispetto del regime de minimis di cui alla vigente normativa comunitaria. 4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalita' ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. Essa puo' inoltre adottare ulteriori misure di carattere amministrativo e/o finanziario destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.