Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per «piccola e media impresa»: l'impresa che presenta le dimensioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese); b) per «impresa aperta al pubblico»: l'impresa che svolge la sua attivita' in locali ai quali puo' accedere la generalita' degli utenti, senza formalita' e senza-bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.