Art. 2.
                             Definizioni

   1. Ai fini della presente legge si intendono:
   a)  per  «piccola  e  media  impresa»:  l'impresa  che presenta le
dimensioni  di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
del  18  aprile  2005  (Adeguamento  alla  disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
   b)  per  «impresa aperta al pubblico»: l'impresa che svolge la sua
attivita'  in  locali  ai  quali  puo'  accedere la generalita' degli
utenti,  senza  formalita'  e  senza-bisogno di particolari permessi,
negli orari stabiliti.