Art. 20.
                       Modalita' d'intervento

   1. Le misure di cui all'art. 19 consistono in:
   a)  contributi diretti ad aumentare la disponibilita' dei fondi di
garanzia dei Confidi;
   b)  partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate
al rafforzamento della capacita' operativa dei Confidi.
   2.  La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in
relazione  ai  processi  di capitalizzazione dei Confidi e sentite le
Associazioni  di  categoria  delle  imprese  commerciali maggiormente
rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare
tra  quelle  di  cui  al  comma 1, definendo le relative modalita' di
attuazione.
   3.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  sono  destinate  ai Confidi
costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai
settori  del  commercio  e del turismo che impiegano la maggior parte
delle  loro  risorse  a  garanzia  dei  crediti  di  esercizio  o  di
investimento  concessi  ad  imprese  con  unita'  locali  operanti in
Liguria.
   4.  La  Giunta  regionale,  valutata la dinamica del mercato delle
garanzie  sul  territorio  ligure, stabilisce la quota, in termini di
percentuale,  delle  garanzie  in  essere che i Confidi sono tenuti a
raggiungere  per  accedere  ai  finanziamenti di cui al comma 1. Tale
quota  deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali
impegnati.