Art. 20. Modalita' d'intervento 1. Le misure di cui all'art. 19 consistono in: a) contributi diretti ad aumentare la disponibilita' dei fondi di garanzia dei Confidi; b) partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento della capacita' operativa dei Confidi. 2. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in relazione ai processi di capitalizzazione dei Confidi e sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare tra quelle di cui al comma 1, definendo le relative modalita' di attuazione. 3. Le misure di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unita' locali operanti in Liguria. 4. La Giunta regionale, valutata la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure, stabilisce la quota, in termini di percentuale, delle garanzie in essere che i Confidi sono tenuti a raggiungere per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1. Tale quota deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali impegnati.