Art. 22. Tipologia del contributo 1. L'agevolazione di cui all'art. 21 consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurata da idonea garanzia. 2. La Giunta regionale fissa i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a beneficio e determina la misura dell'agevolazione, che puo' essere diversificata in considerazione dei seguenti elementi: a) ambito territoriale nel quale e' realizzata la nuova iniziativa imprenditoriale; b) attivita' svolta; c) condizioni soggettive dell'imprenditore; d) qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale. 3. I contributi sono concessi prioritariamente alle seguenti tipologie di impresa: a) imprese individuali, il cui titolare, al momento della istituzione dell'impresa, ha un'eta' non superiore ai 35 anni; b) societa', i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono il 51 per cento del capitale sociale, hanno un'eta' non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa; c) societa' cooperative, i cui soci cooperatori, che sono altresi' soci lavoratori, hanno un'eta' non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. 4. I contributi sono concessi nel rispetto del regime de minimis di cui alla vigente normativa comunitaria.