Art. 22.
                      Tipologia del contributo

   1.  L'agevolazione  di  cui  all'art.  21  consiste in un anticipo
rimborsabile.  La restituzione del prestito deve essere assicurata da
idonea garanzia.
   2.   La   Giunta   regionale   fissa  i  limiti  dell'investimento
complessivo   e   del   corrispondente  finanziamento  ammissibili  a
beneficio  e  determina  la misura dell'agevolazione, che puo' essere
diversificata in considerazione dei seguenti elementi:
   a) ambito territoriale nel quale e' realizzata la nuova iniziativa
imprenditoriale;
   b) attivita' svolta;
   c) condizioni soggettive dell'imprenditore;
   d) qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.
   3.  I  contributi  sono  concessi  prioritariamente  alle seguenti
tipologie di impresa:
   a)   imprese  individuali,  il  cui  titolare,  al  momento  della
istituzione dell'impresa, ha un'eta' non superiore ai 35 anni;
   b)  societa', i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento
dei  soci,  che detengono il 51 per cento del capitale sociale, hanno
un'eta'  non  superiore  ai  35  anni,  al momento della costituzione
dell'impresa;
   c) societa' cooperative, i cui soci cooperatori, che sono altresi'
soci  lavoratori,  hanno un'eta' non superiore ai 35 anni, al momento
della costituzione dell'impresa.
   4.  I  contributi sono concessi nel rispetto del regime de minimis
di cui alla vigente normativa comunitaria.