Art. 23.
                      Fondo e soggetto gestore

   1.  Per  la  concessione delle agevolazioni di cui all'art. 21, e'
istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato
«Fondo  per  favorire  l'avvio  di  piccole  imprese commerciali». La
Giunta  regionale definisce le modalita' di funzionamento del Fondo e
di  rientro  nel  bilancio regionale, conformemente all'art. 72 della
legge  27  dicembre  2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
   2.  La  FI.L.S.E.  S.p.A.  svolge  le  istruttorie  concernenti la
concessione,  la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le
corrispondenti determinazioni finali.
   3.  I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per lo
svolgimento  delle  attivita'  amministrative  e  per la gestione del
Fondo  di  rotazione  sono  regolati  da  apposita  convenzione,  che
definisce  anche  le  modalita'  ed  i  termini della rendicontazione
annuale.
   4.  Il  fondo  puo'  essere  implementato  con risorse finanziarie
comunitarie, statali e regionali.