Art. 23. Fondo e soggetto gestore 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 21, e' istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato «Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali». La Giunta regionale definisce le modalita' di funzionamento del Fondo e di rientro nel bilancio regionale, conformemente all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003). 2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali. 3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' amministrative e per la gestione del Fondo di rotazione sono regolati da apposita convenzione, che definisce anche le modalita' ed i termini della rendicontazione annuale. 4. Il fondo puo' essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.