Art. 25. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: - nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ad utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»; - nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008: a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»; b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.