Art. 25.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede:
   -  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario  2007,  ad  utilizzo,  ai  sensi dell'art. 29 della legge
regionale  n.  26  marzo  2002,  n.  15  (Ordinamento contabile della
Regione  Liguria),  di  quota  pari a euro 1.000.000,00 in termini di
competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
   -  nello  stato  di  previsione della spesa per l'anno finanziario
2008:
   a)  ad  iscrizione  di  euro 1.000.000,00 in termini di competenza
all'U.P.B.  14.201  «Interventi  a  sostegno  dell'industria  e delle
piccole e medie imprese»;
   b)  ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.202
«Interventi per lo sviluppo del commercio».
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.