Art. 26. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale n. 13 gennaio 1992, n. 2, (Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali); b) la legge regionale n. 5 luglio 1994, n. 34, (Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale n. 27 marzo 1998, n. 14, (Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane), come modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 2 gennaio 2003, n. 2; d) l'art. 16 della legge regionale n. 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi); e) la legge regionale n. 12 marzo 2003, n. 10 (Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo); f) l'art. 122, commi 4, 5, 6, della legge regionale n. 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio).