Art. 26.
                             Abrogazioni

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
   a)  la  legge  regionale n. 13 gennaio 1992, n. 2, (Interventi per
favorire   l'accesso   al   credito  alle  piccole  e  medie  imprese
commerciali);
   b)  la  legge regionale n. 5 luglio 1994, n. 34, (Incentivi per la
ristrutturazione  della rete distributiva) e successive modificazioni
ed integrazioni;
   c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale n. 27 marzo 1998, n.
14,  (Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la
rivitalizzazione  dei  centri storici e delle periferie urbane), come
modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 2 gennaio 2003, n. 2;
   d)  l'art.  16  della  legge  regionale  n.  10 luglio 2002, n. 29
(Misure   di   sostegno   per   gli   interventi  di  recupero  e  di
riqualificazione  dei centri storici e norme per lo snellimento delle
procedure di rilascio dei titoli edilizi);
   e)  la  legge  regionale  n.  12 marzo 2003, n. 10 (Concessione di
contributi  regionali  per  favorire  l'installazione  di  sistemi di
tutela  in  luoghi  destinati  al  commercio,  all'artigianato  ed al
turismo);
   f)  l'art.  122, commi 4, 5, 6, della legge regionale n. 2 gennaio
2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio).