Art. 27.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Ai  bandi regionali gia' approvati ed ai relativi procedimenti
amministrativi  nonche' ai procedimenti amministrativi in corso e non
conclusi  prima della data di entrata in vigore della presente legge,
che   riguardino   la   concessione   di  contributi  alle  attivita'
commerciali, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  deliberazione  della Giunta regionale 11 novembre 2005, n.
1366 (Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul
territorio  ligure),  adottata  ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge  regionale n. 29/2002, conserva efficacia anche dopo la data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ferma restando la facolta'
della Giunta regionale di procedere a modifiche o revisioni.