Art. 27. Disposizioni transitorie 1. Ai bandi regionali gia' approvati ed ai relativi procedimenti amministrativi nonche' ai procedimenti amministrativi in corso e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino la concessione di contributi alle attivita' commerciali, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. La deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2005, n. 1366 (Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure), adottata ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 29/2002, conserva efficacia anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facolta' della Giunta regionale di procedere a modifiche o revisioni.