Art. 4. Tipologia del contributo e modalita' di concessione 1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'art. 3. 2. Le operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di Credito convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A.. 3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, fissando in particolare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina inoltre la misura della percentuale di abbattimento del tasso d'interesse, che puo' essere elevata in relazione a specifici ambiti territoriali, attivita', condizioni soggettive dell'imprenditore, nonche' alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale. 4. E' facolta' della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui e' determinato sulla base dell'investimento ammesso, nella misura percentuale da essa stabilita. 5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime de minimis di cui alla vigente normativa comunitaria.