Art. 4.
         Tipologia del contributo e modalita' di concessione

   1.  L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in
forma  attualizzata,  che  comporta  per il beneficiario la riduzione
della  quota  di  interessi in relazione ad un finanziamento bancario
ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'art. 3.
   2.  Le  operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di
Credito convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A..
   3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle
imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale,
stabilisce  i  criteri,  le  modalita',  i  limiti e i termini per la
concessione,  l'erogazione  e  la  revoca dei contributi, fissando in
particolare    i   limiti   dell'investimento   complessivo   e   del
corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina
inoltre  la  misura  della  percentuale  di  abbattimento  del  tasso
d'interesse,  che puo' essere elevata in relazione a specifici ambiti
territoriali,  attivita',  condizioni  soggettive  dell'imprenditore,
nonche' alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.
   4.  E'  facolta'  della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al
contributo  attualizzato  in  conto  interessi,  la concessione di un
contributo  a  fondo  perduto,  il  cui  e'  determinato  sulla  base
dell'investimento   ammesso,   nella   misura   percentuale  da  essa
stabilita.
   5.  I  contributi  di  cui  al presente articolo sono concessi nel
rispetto  del  regime  de  minimis  di  cui  alla  vigente  normativa
comunitaria.