Art. 6. Ambito e modalita' d'intervento 1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche ed artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalita', per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono l'attivita'. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima finalita', anche alle imprese agricole che esercitano: a) l'attivita' agrituristica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo); b) l'attivita' di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende. 3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonche' i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo. 4. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio e' costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensita' dell'esposizione al rischio di subire attivita' criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell'Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante. 5. Il contributo di cui al presente articolo e' a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime de minimis previsto dalla vigente normativa comunitaria.