Art. 6.
                   Ambito e modalita' d'intervento

   1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali,
turistiche  ed  artigiane  aperte  al  pubblico  esposte  al  rischio
criminalita',  per  favorire l'acquisto e l'installazione di impianti
di   sicurezza   all'interno  dei  luoghi  nei  quali  esse  svolgono
l'attivita'.
   2.  I  contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima
finalita', anche alle imprese agricole che esercitano:
   a)  l'attivita'  agrituristica  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale  n.  21  novembre  2007,  n.  37 (disciplina dell'attivita'
agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);
   b)  l'attivita'  di  vendita  al  dettaglio  in  locali  aperti al
pubblico  dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie
aziende.
   3.  La  Giunta  regionale,  sentite  le  Associazioni di categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale,  stabilisce  la
misura  del contributo, nonche' i criteri, le modalita', i limiti e i
termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo.
   4.  Nella  formazione della graduatoria, il principale criterio e'
costituito   dai   punteggi   attribuiti   alle  imprese  sulla  base
dell'intensita'  dell'esposizione  al  rischio  di  subire  attivita'
criminose.  A  tale  fine  le  indicazioni  delle  Forze  dell'Ordine
assumono carattere obbligatorio e vincolante.
   5.  Il contributo di cui al presente articolo e' a fondo perduto e
viene  concesso  nel  rispetto  del  regime de minimis previsto dalla
vigente normativa comunitaria.