Art. 7. Procedure per la concessione del contributo 1. La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all'art. 6 e' presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l'intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo. 2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati a Unioncamere che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi. Unioncamere, sulla base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi. 3. La Regione trasferisce a Unioncamere i fondi necessari per l'erogazione dei contributi. Le disponibilita' finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte delle Camere di Commercio e di altri enti od organismi pubblici o privati. 4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere sono disciplinati da apposite convenzioni.