Art. 7.
             Procedure per la concessione del contributo

   1.  La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all'art. 6
e'  presentata  alla  Camera di Commercio della Provincia nella quale
l'intervento  viene  realizzato,  la  quale provvede ad effettuare le
istruttorie  relative  alla concessione, alla riduzione e alla revoca
del contributo medesimo.
   2.  Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo
sono  inviati a Unioncamere che redige la graduatoria unica regionale
delle  domande  ammesse e concede i relativi contributi. Unioncamere,
sulla  base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio,
dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.
   3.  La  Regione  trasferisce  a  Unioncamere i fondi necessari per
l'erogazione  dei  contributi.  Le disponibilita' finanziarie possono
essere  integrate mediante l'apporto di risorse da parte delle Camere
di Commercio e di altri enti od organismi pubblici o privati.
   4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere
sono disciplinati da apposite convenzioni.