Art. 8. Comitato tecnico 1. Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l'espletamento delle attivita' amministrative a esse attribuite ai sensi dell'art. 7, possono avvalersi di un Comitato tecnico composto da: a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede; b) quattro rappresentanti designati dalle Camere di Commercio delle Province liguri; c) un rappresentante delle Forze dell'Ordine designato congiuntamente dai Prefetti della Liguria, previo accordo con le Prefetture; d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Le pronunce del Comitato tecnico hanno carattere vincolante. 3. Il Comitato tecnico e' nominato da Unioncamere con propria determinazione. Il Vicepresidente e' scelto tra i membri designati dalle Camere di Commercio. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato un membro supplente. 4. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, Unioncamere nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti previsti, salva l'integrazione con le successive designazioni. 5. Il Comitato tecnico dura in carica cinque anni e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate da Unioncamere. 6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. 7. Il Comitato tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.