Art. 8.
                          Comitato tecnico

   1.  Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l'espletamento delle
attivita'  amministrative  a  esse  attribuite  ai sensi dell'art. 7,
possono avvalersi di un Comitato tecnico composto da:
   a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede;
   b)  quattro  rappresentanti  designati  dalle  Camere di Commercio
delle Province liguri;
   c)   un   rappresentante   delle   Forze   dell'Ordine   designato
congiuntamente  dai  Prefetti  della  Liguria,  previo accordo con le
Prefetture;
   d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
   e)  due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
   2. Le pronunce del Comitato tecnico hanno carattere vincolante.
   3.  Il  Comitato  tecnico  e'  nominato da Unioncamere con propria
determinazione.  Il  Vicepresidente  e' scelto tra i membri designati
dalle  Camere  di  Commercio.  Per  ciascuno dei componenti di cui al
comma 1 e' nominato un membro supplente.
   4.  Le  designazioni  dei  componenti  devono essere inviate entro
quarantacinque   giorni  dalla  richiesta.  Trascorso  tale  termine,
Unioncamere  nomina  il  Comitato  qualora  le designazioni pervenute
consentano   l'individuazione   di  almeno  la  meta'  piu'  uno  dei
componenti   previsti,   salva   l'integrazione   con  le  successive
designazioni.
   5.  Il  Comitato  tecnico  dura in carica cinque anni e delibera a
maggioranza  assoluta  dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria
sono assicurate da Unioncamere.
   6.  Ai  componenti  del Comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza o rimborsi spese.
   7. Il Comitato tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento
per disciplinare il proprio funzionamento.