Art. 2.
                        Modifiche all'art. 4

   1.  Al  comma  5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2007 sono
aggiunte,  in  fine,  le  parole: «La dispersione in aree demaniali o
soggette  a  particolari forme di tutela avviene secondo le modalita'
prescritte dall'autorita' amministrativa competente.».