Art. 2. Modifiche all'art. 4 1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: «La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalita' prescritte dall'autorita' amministrativa competente.».