Art. 3. Inserimento dell'art. 5-bis 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 24/2007, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie). -- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attivita' di cremazione e agli aventi titolo di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. 4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e' attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.