Art. 3.
                     Inserimento dell'art. 5-bis

   1.  Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 24/2007, e' inserito il
seguente:
   «Art.  5-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie). -- 1. Salvo che
il  fatto  non  costituisca  reato,  la violazione delle disposizioni
previste  per  l'autorizzazione  alla  cremazione dall'art. 2 e delle
relative  disposizioni  previste  dal  regolamento di cui all'art. 6,
comma  1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attivita'
di  cremazione  e  agli  aventi  titolo  di  cui all'art. 2, comma 2,
lettere  c)  e  d),  della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
300,00 a euro 1800,00.
   2.  Salvo  che il fatto non costituisca reato, la violazione delle
disposizioni  previste  per  l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 e
delle  relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.
6,  comma  1  comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
   3.  Salvo  che il fatto non costituisca reato, la violazione delle
disposizioni  previste  per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 e
delle  relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.
6,  comma 1  comporta  l'applicazione  della  sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
   4.  L'applicazione  delle sanzioni di cui al comma 1 e' attribuita
ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi
a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
   5.  Per  quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale 2 dicembre 1982, n. 45,
(norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza  della  Regione  o di enti da essa individuati, delegati o
subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.