Art. 4. Inserimento dell'articolo 6-bis 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 24/2007 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Attivita' funebri). -- 1. Per attivita' funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio. 2. L'attivita' funebre e' svolta da ditte individuali, societa' o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente. 3. E' vietata l'attivita' di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attivita' funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonche' nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' funebre non possono: a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. 5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso societa' controllate o collegate, l'attivita' funebre di cui al presente articolo. 6. Il Comune assicura la piu' ampia informazione sull'attivita' funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la liberta' di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' funebre.».