Art. 4.
                   Inserimento dell'articolo 6-bis

   1.  Dopo  l'art. 6 della legge regionale n. 24/2007 e' aggiunto il
seguente:
   «Art.  6-bis  (Attivita'  funebri). -- 1. Per attivita' funebre si
intende  il  servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le
seguenti prestazioni:
   a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su
mandato dei familiari;
   b)  vendita  di  casse  e  altri articoli funebri in occasione del
funerale;
   c)  trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del
decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o
al crematorio.
   2.  L'attivita' funebre e' svolta da ditte individuali, societa' o
altre  persone  giuridiche  in  possesso  di  apposita autorizzazione
rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
   3.   E'   vietata   l'attivita'  di  procacciamento  ai  fini  del
conferimento  dell'incarico per lo svolgimento dell'attivita' funebre
negli  obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura
di  strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private
accreditate,  nonche'  nei locali di osservazione delle salme e nelle
aree cimiteriali.
   4.  I  soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' funebre non
possono:
   a)  gestire  obitori,  depositi  di osservazione, camere mortuarie
all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
   b)  effettuare  denuncia  della  causa  di morte o accertamento di
morte;
   c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
   5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura
o  di  strutture  sociosanitarie  e  socioassistenziali  pubbliche  o
private  accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione
a   soggetti  esercenti,  anche  attraverso  societa'  controllate  o
collegate, l'attivita' funebre di cui al presente articolo.
   6.  Il  Comune  assicura la piu' ampia informazione sull'attivita'
funebre   e  sulle  imprese  operanti  nel  proprio  territorio,  con
particolare  riguardo  alle  differenti  forme  di seppellimento e ai
relativi  profili  economici,  al  fine  di garantire ai cittadini la
liberta' di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' funebre.».