Art. 10. Indizione della gara 1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, all'inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente. 2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio provvedimento di indizione di gara, stabilisce: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto; c) la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo; d) i requisiti di partecipazione alla gara; e) il criterio di aggiudicazione della gara; f) l'ammontare della spesa presunta ovvero l'importo fissato a base d'asta e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale; g) le modalita' di pubblicita' della gara conformi alla normativa vigente. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresi', il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di invito alla gara. 4. Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell'opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.