Art. 10.
                        Indizione della gara

   1.  Il  dirigente  della struttura competente in materia di gare e
contratti,  all'inizio  della  fase  di  affidamento di un contratto,
individua  il  responsabile  del procedimento di affidamento ai sensi
della normativa vigente.
   2.  Il  dirigente  di cui al comma 1, con proprio provvedimento di
indizione di gara, stabilisce:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto;
   c)  la  procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che
vi danno luogo;
   d) i requisiti di partecipazione alla gara;
   e) il criterio di aggiudicazione della gara;
   f)  l'ammontare  della  spesa  presunta ovvero l'importo fissato a
base  d'asta  e  il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli
del bilancio regionale;
   g)  le modalita' di pubblicita' della gara conformi alla normativa
vigente.
   3.  Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresi', il bando
di  gara,  il  capitolato speciale d'appalto contenente la disciplina
tecnica  del  contratto  e,  ove  prevista, la lettera di invito alla
gara.
   4.  Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di
lavori  pubblici  contiene  il  progetto, comprensivo degli elaborati
tecnico-amministrativi,   ed  il  piano  finanziario  dell'opera  con
riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.