Art. 13. Commissione giudicatrice 1. Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la commissione giudicatrice e' nominata con provvedimento del direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara. 2. La commissione e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed e' presieduta da un dirigente regionale. 3. Si applicano le cause di incompatibilita', esclusione ed astensione previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici. 4. Qualora, per esigenze oggettive ed in caso di accertata e comprovata carenza di adeguata professionalita' ovvero di requisiti professionali, non sia possibile individuare un numero adeguato di almeno due commissari esperti nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto tra i funzionari delle stazioni appaltanti ovvero tra i professionisti ed i professori universitari di cui agli elenchi previsti dall'art. 84, comma 8 del codice dei contratti pubblici, e' possibile nominare non piu' di un commissario esperto esterno alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi. 5. Gli elenchi di cui all'art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici sono tenuti dalla struttura competente in materia di gare e contratti che ne cura il procedimento per la relativa formazione secondo le modalita' stabilite dal direttore generale competente in materia di gare e contratti. 6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento e di categoria non inferiore alla C, appartenente, di norma, alla struttura regionale richiedente. 7. Le sedute della commissione giudicatrice relative alla fase di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono riservate. 8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spettano i compensi di cui alla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20, (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).