Art. 13.
                      Commissione giudicatrice

   1.  Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la commissione
giudicatrice  e' nominata con provvedimento del direttore generale al
quale  fa  capo  la  struttura  che  ha richiesto l'attivazione della
procedura di gara.
   2.  La commissione e' composta da un numero dispari di componenti,
in  numero  massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce  l'oggetto  del  contratto ed e' presieduta da un dirigente
regionale.
   3.  Si  applicano  le  cause  di  incompatibilita',  esclusione ed
astensione  previste  dai  commi 5, 6 e 7 dell'art. 84 del codice dei
contratti pubblici.
   4.  Qualora,  per  esigenze  oggettive  ed  in caso di accertata e
comprovata  carenza  di adeguata professionalita' ovvero di requisiti
professionali,  non  sia  possibile individuare un numero adeguato di
almeno  due  commissari  esperti  nello specifico settore al quale si
riferisce  l'oggetto  del  contratto  tra i funzionari delle stazioni
appaltanti  ovvero  tra i professionisti ed i professori universitari
di  cui  agli  elenchi  previsti dall'art. 84, comma 8 del codice dei
contratti  pubblici, e' possibile nominare non piu' di un commissario
esperto esterno alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi.
   5.  Gli  elenchi  di  cui  all'art.  84,  comma  8, del codice dei
contratti  pubblici sono tenuti dalla struttura competente in materia
di  gare  e  contratti  che  ne  cura il procedimento per la relativa
formazione  secondo  le  modalita'  stabilite  dal direttore generale
competente in materia di gare e contratti.
   6.  Le  funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono
svolte  da  un  dipendente  regionale  diverso  dal  responsabile del
procedimento  e  di  categoria non inferiore alla C, appartenente, di
norma, alla struttura regionale richiedente.
   7.  Le sedute della commissione giudicatrice relative alla fase di
valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono riservate.
   8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spettano i
compensi  di  cui alla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996,
n.  25,  (nuova  disciplina  dei  compensi  ai componenti di collegi,
commissioni  e  comitati  operanti  presso la Regione. Modifiche alla
legge  regionale  28  giugno  1994,  n.  28,  (disciplina  degli enti
strumentali  della  Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n.
20,  (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita'
per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).