Art. 14.
                       Espletamento della gara

   1.  La gara e' presieduta dal dirigente della struttura competente
in  materia di gare e contratti, alla presenza dell'ufficiale rogante
e di almeno due dipendenti in qualita' di testimoni.
   2.  Qualora  la  procedura  sia  aggiudicata  secondo  il criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, la gara e' presieduta
dal  presidente  della  commissione  giudicatrice di cui all'art. 13,
alla  presenza  di  tutti  i  componenti  della commissione medesima,
dell'ufficiale  rogante  e  di  almeno  due dipendenti in qualita' di
testimoni.
   3. Nel caso una o piu' offerte appaiano anormalmente basse secondo
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il dirigente della
struttura  competente  in  materia  di  gare  e  contratti  ovvero la
commissione di valutazione delle offerte espletano il procedimento di
verifica  delle stesse disciplinato dal medesimo codice, ammettendo o
escludendo   dette   offerte  prima  di  dichiarare  l'aggiudicazione
provvisoria.
   4.  Espletate  le  procedure  di gara, l'autorita' che presiede la
gara  dichiara  l'aggiudicazione  provvisoria  a  favore  del miglior
offerente.
   5.  L'ufficiale  rogante  trasmette  al  dirigente della struttura
competente  in  materia  di  gare  e contratti ed al responsabile del
procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara in cui e'
stata  dichiarata  l'aggiudicazione  provvisoria, entro cinque giorni
dalla medesima.
   6.  Il  responsabile  del  procedimento  di  affidamento  comunica
l'esclusione  ai candidati non ammessi, secondo le modalita' previste
dall'art.  79  del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni
dalla data del verbale di cui al comma 5.
   7.  Le  sedute  di  gara  sono  pubbliche, ad esclusione di quelle
svolte  nell'ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del
bando.