Art. 14. Espletamento della gara 1. La gara e' presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualita' di testimoni. 2. Qualora la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la gara e' presieduta dal presidente della commissione giudicatrice di cui all'art. 13, alla presenza di tutti i componenti della commissione medesima, dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualita' di testimoni. 3. Nel caso una o piu' offerte appaiano anormalmente basse secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano il procedimento di verifica delle stesse disciplinato dal medesimo codice, ammettendo o escludendo dette offerte prima di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria. 4. Espletate le procedure di gara, l'autorita' che presiede la gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 5. L'ufficiale rogante trasmette al dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ed al responsabile del procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara in cui e' stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, entro cinque giorni dalla medesima. 6. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalita' previste dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 5. 7. Le sedute di gara sono pubbliche, ad esclusione di quelle svolte nell'ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando.