Art. 15. Aggiudicazione definitiva 1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si ridetermina l'impegno di spesa e si approva lo schema di contratto. 2. Il termine per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura competente in materia di gare e contratti. 3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto. 4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'art. 79 del codice dei contratti pubblici e con le modalita' dallo stesso previste. 5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresi', l'avviso concernente i risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 65 del codice dei contratti pubblici, con le modalita' di cui all'art. 66 di detto codice. 6. Gli adempimenti relativi alla pubblicita' della gara sono curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali vigenti.