Art. 15.
                      Aggiudicazione definitiva

   1.  Il  dirigente  della struttura competente in materia di gare e
contratti  adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro
quindici   giorni   dalla   data   di   ricevimento  del  verbale  di
aggiudicazione  provvisoria  e  dopo  avere  effettuato  le verifiche
previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si
ridetermina l'impegno di spesa e si approva lo schema di contratto.
   2.  Il  termine per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva  e'  interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti
ed  inizia  nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o i
documenti  pervengono  alla struttura competente in materia di gare e
contratti.
   3.  L'aggiudicazione  definitiva diventa efficace dopo la verifica
del  possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del
contratto.
   4.  Il  responsabile  del  procedimento  di  affidamento  comunica
l'aggiudicazione  definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di
adozione  del  provvedimento  di  cui  al comma 1, ai soggetti di cui
all'art.  79  del  codice  dei  contratti pubblici e con le modalita'
dallo stesso previste.
   5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresi',
l'avviso  concernente  i  risultati della procedura di affidamento di
cui  all'art.  65 del codice dei contratti pubblici, con le modalita'
di cui all'art. 66 di detto codice.
   6.  Gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicita'  della gara sono
curati  dalla  struttura  competente  in  materia di gare e contratti
secondo  le  modalita'  previste  dal codice dei contratti pubblici e
dalle leggi regionali vigenti.