Art. 16.
                          Aste elettroniche

   1.   Nelle   procedure   aperte,   ristrette  o  negoziate  previa
pubblicazione  del  bando, il dirigente della struttura competente in
materia  di  gare e contratti puo' avvalersi dell'asta elettronica ai
sensi dell'art. 85 del codice dei contratti pubblici.
   2.   Il  direttore  generale  competente  in  materia  di  gare  e
contratti,  con  proprio  provvedimento, disciplina i profili tecnici
delle  aste  elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo
dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.
   3.  Il  direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresi',
la  tenuta  degli  elenchi  ufficiali  di  fornitori  o prestatori di
servizi, previsti dall'art. 45 del codice dei contratti pubblici.
   4.  Tali elenchi possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di
procedure  sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni
e  servizi  e  l'affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al
servizio di economato.