Art. 16. Aste elettroniche 1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti puo' avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 85 del codice dei contratti pubblici. 2. Il direttore generale competente in materia di gare e contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge. 3. Il direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresi', la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall'art. 45 del codice dei contratti pubblici. 4. Tali elenchi possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni e servizi e l'affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al servizio di economato.