Art. 17. Stipulazione del contratto 1. Il contratto e' stipulato non prima di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 15, comma 4, e non oltre quarantacinque giorni dalla medesima data, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il decorso del predetto termine. 2. Alla stipulazione del contratto provvede: a) il dirigente della struttura richiedente qualora avvenga mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante; b) il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti qualora avvenga mediante scrittura privata ovvero in forma elettronica ai sensi dell'art. 16; c) l'economo della giunta regionale qualora si tratti di contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle strutture regionali, secondo le procedure del regolamento per il servizio di economato ed anche in eccedenza ai limiti di spesa attribuiti al medesimo economo.