Art. 17.
                     Stipulazione del contratto

   1. Il contratto e' stipulato non prima di trenta giorni dall'invio
della  comunicazione  di  cui  all'art.  15,  comma  4,  e  non oltre
quarantacinque  giorni dalla medesima data, salvo motivate ragioni di
particolare  urgenza  che  non consentano di attendere il decorso del
predetto termine.
   2. Alla stipulazione del contratto provvede:
   a)  il  dirigente  della  struttura  richiedente  qualora  avvenga
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;
   b)  il  dirigente  della struttura competente in materia di gare e
contratti  qualora avvenga mediante scrittura privata ovvero in forma
elettronica ai sensi dell'art. 16;
   c) l'economo della giunta regionale qualora si tratti di contratto
per  adesione  necessario  al  normale  funzionamento delle strutture
regionali,  secondo  le  procedure del regolamento per il servizio di
economato  ed  anche  in  eccedenza  ai limiti di spesa attribuiti al
medesimo economo.