Art. 18. Liquidazione delle spese e pagamenti 1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico di regolarita' contributiva, alla liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l'iscrizione in inventano dei beni stessi o la comunicazione dell'avvenuta fornitura al consegnatario competente.