Art. 18.
                Liquidazione delle spese e pagamenti

   1.  Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio
o  la  fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della
regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico
di  regolarita'  contributiva, alla liquidazione delle relative spese
sulla  base  di  documentazione  idonea  a  comprovare il diritto del
creditore  e,  nel  caso  di  provviste  di  materiali da affidare ai
consegnatari,   l'iscrizione  in  inventano  dei  beni  stessi  o  la
comunicazione dell'avvenuta fornitura al consegnatario competente.