Art. 19.
                          Revisione prezzi

   1.  I  contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
servizi  o  forniture  contengono una clausola di revisione periodica
del  prezzo,  operata  sulla  base  di  un'istruttoria effettuata dal
dirigente  della  struttura richiedente al quale compete l'esecuzione
del  contratto  secondo  quanto  disposto  dal  codice  dei contratti
pubblici.