Art. 2. Settore regionale allargato 1. Il settore regionale allargato e' costituito dagli enti individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006). 2. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti. 3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.