Art. 2.
                     Settore regionale allargato

   1.  Il  settore  regionale  allargato  e'  costituito  dagli  enti
individuati  con  provvedimento  della giunta regionale in attuazione
dell'art.   25   della   legge   regionale  24  gennaio  2006,  n.  2
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).
   2.  Nel  caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti
al  settore  regionale  allargato, gli organi regionali e i dirigenti
regionali,  indicati  nei  successivi  articoli,  debbono  intendersi
sostituiti  con  gli  organi  e i dirigenti corrispondenti degli enti
interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
   3.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto del codice dei
contratti  pubblici  e  della presente legge, possono disciplinare la
materia   contrattuale   in  relazione  ai  profili  organizzativi  e
contabili propri dei rispettivi ordinamenti.