Art. 20. Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento direttore dell'esecuzione del contratto un dipendente di categoria D ovvero ne assume direttamente la direzione. 2. Negli appalti di lavori la direzione degli stessi e' affidata ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento di esecuzione del contratto in possesso dei necessari requisiti, salvo conferimento di apposito incarico esterno con le modalita' di cui all'art. 26.