Art. 20.
               Direttore dell'esecuzione del contratto

   1.  Nei  casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della
struttura  richiedente  nomina  con  proprio  provvedimento direttore
dell'esecuzione  del contratto un dipendente di categoria D ovvero ne
assume direttamente la direzione.
   2.  Negli  appalti di lavori la direzione degli stessi e' affidata
ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento di esecuzione
del contratto in possesso dei necessari requisiti, salvo conferimento
di apposito incarico esterno con le modalita' di cui all'art. 26.