Art. 21.
                         Disposizioni comuni

   1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
si  applicano  le  disposizioni  del  titolo  I  e del titolo II, con
esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e 20, salvo quanto disposto
dall'art. 24 e dal capo II del presente titolo.
   2.  Nei  procedimenti  di cui al comma 1, qualora l'aggiudicazione
avvenga  secondo  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  la gara e'
presieduta  dal  responsabile  del  procedimento di affidamento, alla
presenza  dell'ufficiale  rogante  e  di  almeno  due  dipendenti  in
qualita' di testimoni.
   3.  Nei  procedimenti  di  cui  al  comma 1, quando il criterio di
aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso, i bandi possono
prevedere  l'esclusione  automatica  con  le  modalita'  di  cui agli
articoli  122,  comma  9  e  124,  comma  8  del codice dei contratti
pubblici.