Art. 21. Disposizioni comuni 1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II, con esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e 20, salvo quanto disposto dall'art. 24 e dal capo II del presente titolo. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1, qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo piu' basso, la gara e' presieduta dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualita' di testimoni. 3. Nei procedimenti di cui al comma 1, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, i bandi possono prevedere l'esclusione automatica con le modalita' di cui agli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti pubblici.