Art. 22.
       Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia

   1.   Per   i   contratti   di  lavori  pubblici  sotto  soglia  la
preinformazione,  ove  disposta, e' effettuata a cura della struttura
regionale  competente  in  materia  di  gare  e  contratti secondo le
modalita' previste dal codice dei contratti pubblici.
   2.  Gli  appalti  di  lavori pubblici di importo compreso tra euro
200.000,00  e  euro  750.000,00  sono  affidati  secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici. A
tal  fine  la  struttura  regionale  di cui al comma 1 cura la tenuta
degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti
pubblici.
   3.  Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore a euro
500.000,00,   e'  facolta'  delle  stazioni  appaltanti  affidare  la
direzione lavori al responsabile del provvedimento.