Art. 22. Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia 1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la preinformazione, ove disposta, e' effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici. 2. Gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra euro 200.000,00 e euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici. 3. Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore a euro 500.000,00, e' facolta' delle stazioni appaltanti affidare la direzione lavori al responsabile del provvedimento.