Art. 23. Disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia 1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la preinformazione, ove disposta, e' effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici. 2. I responsabile del procedimento, di cui all'art. 9, comma 1, e' il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.