Art. 23.
Disposizioni  in  materia  di  appalti  di  servizi e forniture sotto
                               soglia

   1.  Per  i  contratti  di  servizi  e  forniture  sotto  soglia la
preinformazione,  ove  disposta, e' effettuata a cura della struttura
regionale  competente  in  materia  di  gare  e  contratti secondo le
modalita' previste dal codice dei contratti pubblici.
   2. I responsabile del procedimento, di cui all'art. 9, comma 1, e'
il  direttore  dell'esecuzione  dei  contratti  relativi  a servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.