Art. 24.
               Lavori, servizi e forniture in economia

   1.  Il  servizio  di  economato  della  giunta  regionale provvede
all'affidamento  di  lavori, servizi e forniture di cui ai successivi
commi,  nonche' alle altre spese che per loro natura debbono farsi in
economia.  Tale  servizio  e'  disciplinato  da  apposito regolamento
adottato dalla giunta regionale.
   2.   I  lavori  relativi  alla  manutenzione  straordinaria  degli
immobili  e  degli impianti utilizzati dalle strutture regionali sono
effettuati  dall'economo  della  giunta  regionale per un importo non
superiore a euro 200.000,00.
   3.  I  servizi  e  le  forniture sono acquisiti dall'economo della
giunta  regionale  per  un  importo  non  superiore a euro 206.000,00
riferito ad ogni singolo appalto.
   4.  Gli  appalti di cui al presente articolo sono affidati secondo
le  forme e le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 1 e
previa  consultazione  di  almeno cinque operatori economici, salvi i
casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento.
   5.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' delle
anticipazioni  e  dei  pagamenti,  della  resa  del conto e della sua
approvazione da parte del direttore generale competente.
   6.  Il  regolamento  per  il  servizio  di  economato  stabilisce,
altresi',  le  clausole  essenziali che devono essere riportate negli
ordinativi economali.
   7.  Le funzioni economali periferiche possono essere conferite con
apposito atto, nei limiti di importo e di tipologia di spese previsti
nel  regolamento,  a  dipendenti  di  ruolo del Corpo Forestale dello
Stato, sulla base di convenzioni che disciplinano le attivita' svolte
da quest'ultimo per conto della Regione.
   8.  I  dipendenti  delegati alla gestione dei servizi di economato
sono   personalmente  responsabili  delle  spese  sostenute  e  della
regolarita' dei pagamenti eseguiti.
   9.  La  Ragioneria  esercita  la  vigilanza  sulle attivita' degli
addetti  ai  servizi  di  economato  eseguendo  verifiche di cassa ed
ispezioni almeno una volta l'anno.
   10.   Ai   procedimenti  disciplinati  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II, limitatamente
agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2, lettera c) e 20.