Art. 24. Lavori, servizi e forniture in economia 1. Il servizio di economato della giunta regionale provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonche' alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio e' disciplinato da apposito regolamento adottato dalla giunta regionale. 2. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali sono effettuati dall'economo della giunta regionale per un importo non superiore a euro 200.000,00. 3. I servizi e le forniture sono acquisiti dall'economo della giunta regionale per un importo non superiore a euro 206.000,00 riferito ad ogni singolo appalto. 4. Gli appalti di cui al presente articolo sono affidati secondo le forme e le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 1 e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento. 5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del direttore generale competente. 6. Il regolamento per il servizio di economato stabilisce, altresi', le clausole essenziali che devono essere riportate negli ordinativi economali. 7. Le funzioni economali periferiche possono essere conferite con apposito atto, nei limiti di importo e di tipologia di spese previsti nel regolamento, a dipendenti di ruolo del Corpo Forestale dello Stato, sulla base di convenzioni che disciplinano le attivita' svolte da quest'ultimo per conto della Regione. 8. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarita' dei pagamenti eseguiti. 9. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attivita' degli addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l'anno. 10. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II, limitatamente agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2, lettera c) e 20.