Art. 25. Gestione immobiliare 1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali puo' essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell'amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell'impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonche' in materia di tenuta della contabilita' lavori. 2. Per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di strutture regionali, si procede con atti di diritto privato. 3. La ricerca e la selezione di immobili e' effettuata tramite consultazione di piu' soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca. 4. Nessun impegno od obbligo deriva alla Regione dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse. 5. La congruita' del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dalle competenti strutture regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o societa' regionali ovvero, in subordine, di altri esperti e consulenti esterni.