Art. 25.
                        Gestione immobiliare

   1.  In  presenza  di  motivate  esigenze  di  carattere tecnico ed
economico,  la  manutenzione  degli  impianti  a  servizio delle sedi
regionali  puo'  essere  affidata  alle  amministrazioni condominiali
degli   stabili  in  cui  sono  ubicate,  previa  garanzia  da  parte
dell'amministratore  del  rispetto delle normative vigenti in materia
di   qualificazione   dell'impresa  esecutrice,  di  sicurezza  degli
ambienti  di  lavoro  e  tutela dei lavoratori, nonche' in materia di
tenuta della contabilita' lavori.
   2.  Per  l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi
di strutture regionali, si procede con atti di diritto privato.
   3.  La  ricerca  e  la selezione di immobili e' effettuata tramite
consultazione  di  piu' soggetti professionalmente operanti nel campo
immobiliare  o  con  la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi
particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.
   4.  Nessun  impegno od obbligo deriva alla Regione dalla richiesta
di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse.
   5.  La congruita' del prezzo di acquisto o del canone di locazione
viene  valutata  dalle  competenti  strutture  regionali, che possono
anche avvalersi di enti statali, di enti o societa' regionali ovvero,
in subordine, di altri esperti e consulenti esterni.