Art. 26.
                Consulenze e incarichi professionali

   1.   Si   provvede  al  conferimento  di  consulenze  o  incarichi
professionali  a  soggetti  non  rientranti  nella definizione di cui
all'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche)  ovvero  non  compresi nell'elenco di cui
all'art.   1,   comma  5,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato.  Legge  finanziaria  2005), nei soli casi in cui, sulla
base   di   una   specifica   relazione   delle  strutture  regionali
interessate,  risulti  che  la  prestazione richiesta non puo' essere
soddisfatta,  in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da
parte   delle   strutture  interne,  ovvero  che  le  stesse  abbiano
l'esigenza  di  un  contributo esterno, in quanto le professionalita'
presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilita'
di prestare la propria opera.
   2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto
o  disciplinare  con  cui  si definiscono l'oggetto dell'incarico, il
nome  del  professionista o della societa' di consulenza, la spesa da
sostenersi,  i  termini  di  consegna  degli  elaborati o degli altri
prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire
i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.
   3.  Per  le  consulenze  e  gli incarichi professionali di importo
netto  superiore  a  euro  100.000,00, la giunta regionale stabilisce
idonee  procedure  di  selezione predeterminando oggettivi criteri di
selezione  e  valutazione  delle  candidature.  Il  provvedimento  di
conferimento dell'incarico da' conto dei criteri sulla base dei quali
e'  stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei
soggetti che avevano segnalato la disponibilita'.
   4.  Le  procedure  di  cui al comma 3, al di sotto delle soglie di
rilevanza  comunitaria,  non  si  applicano  nei  casi di incarichi e
consulenze affidati ad enti pubblici ovvero societa' ed organismi cui
la  Regione  partecipa  e  che  sono  tenuti ad osservare comunque le
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
   5.  I  contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed agli
incarichi professionali di cui al presente articolo sono stipulati da
parte  del  dirigente della struttura competente in materia di gare e
contratti, di norma, nella forma della scrittura privata.
   6.  I  provvedimenti  relativi  alle  consulenze ed agli incarichi
professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto
giorni  dall'adozione, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa
della Liguria e sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale
della Regione e sul sito informatico della Regione.