Art. 27.
Progettazione   preliminare,   definiva   ed   esecutiva  di  lavori,
   coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo

   1.  Le  attivita'  di  progettazione  preliminare,  definitiva  ed
esecutiva  di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase
di  progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e
collaudo  sono,  di norma, espletate dai soggetti di cui all'art. 90,
comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici.
   2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  l'applicazione di quanto
previsto  dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici e'
disciplinata  da  apposito  regolamento  adottato in conformita' allo
schema  tipo  di regolamento di cui all'art. 14, comma 4, della legge
regionale n. 31/2007.
   3.  Nel  caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6,
del  codice  dei  contratti  pubblici,  gli  incarichi  professionali
relativi  alla  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di
lavori,   al   coordinamento  della  sicurezza,  sia  nella  fase  di
progettazione  che  in  quella  di  esecuzione,  ed al collaudo, sono
affidati,  ai  sensi  dell'art. 91, comma 1, del codice dei contratti
pubblici e del titolo II della presente legge, mediante provvedimento
del  dirigente  della  struttura  competente  in  materia  di  gare e
contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ovvero, a
cura  del  responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'art.
90,  comma  1,  lettere  d),  f),  g)  e  h) del codice dei contratti
pubblici, se di importo inferiore a detta soglia.
   4.   L'affidamento  di  incarichi  di  importo  inferiore  a  euro
100.000,00  e  relativi  alle attivita' di cui al comma 1 avviene nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita'  e  trasparenza  e secondo quanto previsto dall'art.
57,  comma  6,  del codice dei contratti pubblici e, ove applicabile,
dal presente titolo.
   5. Per l'affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono invitati
a  partecipare  almeno  cinque soggetti. Nel caso non vi siano cinque
aspiranti  idonei,  se  ne da' atto nel provvedimento dirigenziale di
indizione della gara.
   6.  Nel  caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6,
del  codice  dei  contratti  pubblici,  l'incarico  professionale  di
direzione  dei  lavori e' affidato al progettista incaricato ai sensi
dell'art.  90,  comma  6,  del  codice  dei contratti pubblici, fermo
restando  quanto disposto dall'art. 91, comma 6, del medesimo codice,
ovvero ad altri soggetti individuati con le procedure di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo.