Art. 27. Progettazione preliminare, definiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo 1. Le attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici e' disciplinata da apposito regolamento adottato in conformita' allo schema tipo di regolamento di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 31/2007. 3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, gli incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, ed al collaudo, sono affidati, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici e del titolo II della presente legge, mediante provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ovvero, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), f), g) e h) del codice dei contratti pubblici, se di importo inferiore a detta soglia. 4. L'affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 100.000,00 e relativi alle attivita' di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, ove applicabile, dal presente titolo. 5. Per l'affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono invitati a partecipare almeno cinque soggetti. Nel caso non vi siano cinque aspiranti idonei, se ne da' atto nel provvedimento dirigenziale di indizione della gara. 6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale di direzione dei lavori e' affidato al progettista incaricato ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto disposto dall'art. 91, comma 6, del medesimo codice, ovvero ad altri soggetti individuati con le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.