Art. 28.
         Istituzione del comitato regionale per gli appalti

   1.  E'  istituito  un  comitato  regionale  per  gli appalti della
Regione  e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con
funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale.
   2.  Il  regolamento  regionale  di  cui  all'art.  3 disciplina la
composizione  del  comitato regionale per gli appalti e ne prevede il
raccordo  con  il  funzionamento  della sezione di valutazione di cui
all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 31/2007.
   3. Il comitato ha durata pari alla legislatura.
   4. Il direttore generale competente in materia di gare e contratti
stabilisce  con  proprio  provvedimento le modalita' di funzionamento
del comitato.
   5  Ai  componenti  esterni  del comitato regionale per gli appalti
spettano i compensi di cui all'art. 13, comma 8.