Art. 28. Istituzione del comitato regionale per gli appalti 1. E' istituito un comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale. 2. Il regolamento regionale di cui all'art. 3 disciplina la composizione del comitato regionale per gli appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della sezione di valutazione di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 31/2007. 3. Il comitato ha durata pari alla legislatura. 4. Il direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalita' di funzionamento del comitato. 5 Ai componenti esterni del comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all'art. 13, comma 8.