Art. 29. Compiti del comitato 1. Il comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti. 2. Il parere di cui al comma 1 e' espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano l'importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l'importo di euro 100.000,00. 3. Possono avvalersi del comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all'art. 2. 4. Il comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto. 5. Qualora l'amministrazione si discosti dal parere espresso dal comitato ne da' conto nel relativo provvedimento.