Art. 29.
                        Compiti del comitato

   1.   Il   comitato  esprime  parere  preventivo  sui  procedimenti
contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura
regionale competente in materia di gare e contratti.
   2.  Il  parere di cui al comma 1 e' espresso obbligatoriamente nei
casi   di   contratti   regionali  che  eccedano  l'importo  di  euro
2.000.000,00  e  nei casi di consulenze o incarichi professionali che
eccedano l'importo di euro 100.000,00.
   3.  Possono  avvalersi  del  comitato,  relativamente alla materia
contrattuale, gli enti di cui all'art. 2.
   4.  Il comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato
nella  richiesta  e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento
della  medesima.  Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si
procede anche in assenza del parere suddetto.
   5.  Qualora  l'amministrazione si discosti dal parere espresso dal
comitato ne da' conto nel relativo provvedimento.