Art. 3.
             Regolamento attuativo e capitolati generali

   1.  La giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel  codice  dei  contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la
disciplina  esecutiva  ed  attuativa  della  presente  legge  nonche'
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  20  della legge
regionale n. 30/2007 e all'art. 23, comma 2, della legge regionale n.
31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui
all'art.  2,  fatto  salvo  quanto  disposto dal comma 3 del medesimo
articolo.
   2.  La  giunta  regionale,  fatte  salve  le disposizioni cogenti,
approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture,
contenenti  la  disciplina  di dettaglio della generalita' dei propri
contratti.
   3.  I  capitolati  di  cui  al comma 2 sono richiamati nei bandi e
negli  inviti  a  presentare offerta e costituiscono parte integrante
dei contratti.
   4.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono adottati dalla
giunta   regionale   previa   concertazione   con  le  parti  sociali
interessate.