Art. 3. Regolamento attuativo e capitolati generali 1. La giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonche' l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/2007 e all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui all'art. 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo. 2. La giunta regionale, fatte salve le disposizioni cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalita' dei propri contratti. 3. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte integrante dei contratti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla giunta regionale previa concertazione con le parti sociali interessate.