Art. 30. Ufficiale rogante 1. Gli atti pubblici in. cui e' parte la Regione, inclusi gli atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalita' previste dalla legge notarile, per quanto applicabili. 2. L'ufficiale rogante attribuisce pubblica fede agli atti ed ai verbali di cui al comma 1 e ne conserva gli originali; rilascia copie, certificati, estratti ed e' responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione.