Art. 30.
                          Ufficiale rogante

   1. Gli atti pubblici in. cui e' parte la Regione, inclusi gli atti
di  compravendita  ed i verbali di gara, sono ricevuti dall'ufficiale
rogante  con  le  modalita' previste dalla legge notarile, per quanto
applicabili.
   2.  L'ufficiale  rogante attribuisce pubblica fede agli atti ed ai
verbali  di  cui  al  comma  1  e ne conserva gli originali; rilascia
copie,   certificati,  estratti  ed  e'  responsabile  dell'eventuale
registrazione e trascrizione.