Art. 31.
                          Forma degli atti

   1.  L'ufficiale  rogante riceve gli atti alla presenza delle parti
e,  di  norma,  di  due  testimoni scelti tra i dipendenti regionali,
salvi   i   casi   della  procedura  negoziata,  dell'affidamento  di
consulenze  e  di  incarichi  professionali e dei contratti stipulati
dall'economo.
   2.  Spetta  all'ufficiale  curare  personalmente  la  compilazione
integrale dell'atto.