Art. 31. Forma degli atti 1. L'ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali, salvi i casi della procedura negoziata, dell'affidamento di consulenze e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall'economo. 2. Spetta all'ufficiale curare personalmente la compilazione integrale dell'atto.