Art. 32.
                         Custodia degli atti

   1.  L'ufficiale  rogante  deve  custodire con certezza ed in luogo
sicuro:
   a) gli atti da lui ricevuti;
   b)  le  scritture  private  in  cui e' parte la Regione e gli atti
presso di lui depositati.
   2. L'ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti
ricevuti, numerati in ordine cronologico.