Art. 32. Custodia degli atti 1. L'ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro: a) gli atti da lui ricevuti; b) le scritture private in cui e' parte la Regione e gli atti presso di lui depositati. 2. L'ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.