Art. 33.
                    Nomina dell'ufficiale rogante

   1.  L'ufficiale  rogante e' nominato dal segretario generale della
giunta  regionale  tra  i  dirigenti o i dipendenti di categoria D in
servizio  presso  la  Regione  da  almeno tre anni ed in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
   2.  Non  possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti o i
dipendenti  di  categoria  D  appartenenti a strutture che provvedono
alle  attivita' di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione
di  beni  o  servizi.  Per l'esercizio della funzione non e' previsto
alcun compenso dall'amministrazione regionale o da terzi.
   3.  E'  nominato, altresi', un supplente in possesso dei requisiti
indicati al comma 1.