Art. 33. Nomina dell'ufficiale rogante 1. L'ufficiale rogante e' nominato dal segretario generale della giunta regionale tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D in servizio presso la Regione da almeno tre anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente. 2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti o i dipendenti di categoria D appartenenti a strutture che provvedono alle attivita' di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l'esercizio della funzione non e' previsto alcun compenso dall'amministrazione regionale o da terzi. 3. E' nominato, altresi', un supplente in possesso dei requisiti indicati al comma 1.