Art. 35.
                         Regime transitorio

   1.  Alle  procedure  di  cui all'art. 1, gia' avviate alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara.
   2.   Ai   contratti   in  corso  di  esecuzione  si  applicano  le
disposizioni  del  codice  dei  contratti  pubblici  e della presente
legge.
   3.  La  disposizione  di  cui  all'art. 6, comma 2, della presente
legge,  si  applica  alle  procedure  i  cui  bandi  o  avvisi  siano
pubblicati  successivamente  alla  data indicata dall'art. 253, comma
1-bis,   del  codice  dei  contratti  pubblici  e  sue  modifiche  ed
integrazioni.
   4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
regolamento  statale  di  cui  all'art.  5  del  codice dei contratti
pubblici,  la  giunta  regionale  adotta  il  regolamento  recante la
disciplina  esecutiva ed attuativa, secondo quanto previsto dall'art.
3, comma 1, della presente legge.
   5.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge la giunta regionale:
   a)  approva  i  capitolati  generali  per i lavori, i servizi e le
forniture di cui all'art. 3, comma 2;
   b)  approva  il  regolamento  di  disciplina  del  servizio di cui
all'art. 24, comma 1.
   6.  Nelle more di approvazione del regolamento regionale di cui al
comma  5, lettera b), continua ad applicarsi il regolamento regionale
11  marzo  2003,  n. 5 (Regolamento del servizio di economato per gli
uffici   della   giunta  regionale)  in  quanto  compatibile  con  le
disposizioni di cui alla presente legge.
   7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma  4, la giunta regionale provvede alla
nomina del comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 28.
   8.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge il direttore generale competente in materia di
gare e contratti:
   a)  stabilisce le modalita' per la formazione degli elenchi di cui
all'art.  84,  comma  8,  del  codice dei contratti pubblici, secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 5;
   b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili tecnici delle
aste elettroniche, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2;
   c)  disciplina  la  tenuta  degli elenchi ufficiali di fornitori o
prestatori di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3.
   9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al comma 4, il direttore generale competente in
materia  di gare e contratti stabilisce le modalita' di funzionamento
del  comitato  regionale  per  gli  appalti,  secondo quanto disposto
dall'art. 28, comma 4.