Art. 35. Regime transitorio 1. Alle procedure di cui all'art. 1, gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara. 2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente legge. 3. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data indicata dall'art. 253, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici e sue modifiche ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 5 del codice dei contratti pubblici, la giunta regionale adotta il regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale: a) approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture di cui all'art. 3, comma 2; b) approva il regolamento di disciplina del servizio di cui all'art. 24, comma 1. 6. Nelle more di approvazione del regolamento regionale di cui al comma 5, lettera b), continua ad applicarsi il regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 5 (Regolamento del servizio di economato per gli uffici della giunta regionale) in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge. 7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, la giunta regionale provvede alla nomina del comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 28. 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale competente in materia di gare e contratti: a) stabilisce le modalita' per la formazione degli elenchi di cui all'art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5; b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili tecnici delle aste elettroniche, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2; c) disciplina la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3. 9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, il direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce le modalita' di funzionamento del comitato regionale per gli appalti, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 4.