Art. 36.
                        Abrogazione di norme

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)   la   legge  regionale  6  aprile  1999,  n.  12,  (Norme  sui
procedimenti contrattuali regionali);
   b)  gli  articoli  10,  11,  12,  13,  14 della legge regionale 24
gennaio  2006,  n.  1  (Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2006);
   c)  gli articoli 17, 17-bis, 18, 19, 21 e 22 della legge regionale
8  febbraio  1995,  n.  10,  (Finanziamento, gestione patrimoniale ed
economico-finanziaria  delle  Unita'  sanitarie  locali e delle altre
aziende del servizio sanitario regionale);
   d)   l'art.  72  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 11 marzo 2008
                              BURLANDO
   (Omissis)