Art. 36. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 6 aprile 1999, n. 12, (Norme sui procedimenti contrattuali regionali); b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006); c) gli articoli 17, 17-bis, 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10, (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle altre aziende del servizio sanitario regionale); d) l'art. 72 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 marzo 2008 BURLANDO (Omissis)