Art. 4. Programmazione dei lavori pubblici 1. La giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si da' attuazione agli studi di fattibilita' di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione. 2. Al fine di predispone lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilita' elaborati, se del caso, anche con altri soggetti. 3. Gli studi di fattibilita' e le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del dirigente competente in materia di amministrazione generale. 4. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e' pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l'adozione da parte della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, all'albo pretorio dei Comuni ove si esegue l'appalto e nel sito informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007. 5. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno, e' approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio pluriennale ed e' ad essi allegato.