Art. 5. Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto 1. Per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante. 2. Gli enti del settore regionale allargato possono avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.