Art. 5.
       Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto

   1. Per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione
e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale si applica quanto
previsto  dagli  articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile
2007,  n.  14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in
merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.
   2.  Gli  enti  del  settore  regionale allargato possono avvalersi
della Centrale regionale di acquisto, ove operante.