Art. 6.
           Procedure per l'individuazione degli offerenti

   1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi
il  cui  valore  stimato  al  netto  dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.)  e'  pari  o  superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
sono  conseguenti  all'esperimento di procedura aperta o di procedura
ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
   2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dal  codice  dei
contratti  pubblici,  i  contratti  di  cui al comma 1 possono essere
aggiudicati  mediante  dialogo  competitivo,  ovvero mediante accordi
quadro.
   3.  Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione
del  bando,  e' consentito nei casi espressamente previsti dal codice
dei contratti pubblici.