Art. 6. Procedure per l'individuazione degli offerenti 1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e' pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro. 3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, e' consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.