Art. 8.
                      Avviso di preinformazione

   1.  La  giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  approvazione  della  legge di
bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi
successivi  relativi  alle  forniture  ed  ai  servizi  il cui valore
complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti
o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei
contratti  pubblici,  sia  pari  o  superiore  alle  soglie  previste
dall'art.  63 del codice stesso, nonche' ai lavori di importo stimato
pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato art. 63.
   2.   Entro  i  successivi  dieci  giorni  la  struttura  regionale
competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione
dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che
si  intendono  aggiudicare  nel corso dell'anno, secondo le modalita'
previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in
materia.    Tale    avviso    deve    essere    altresi'   pubblicato
dall'Osservatorio  regionale  per  i  contratti  pubblici  relativi a
lavori, servizi e forniture di cui alla legge regionale n. 31/2007.