Art. 8. Avviso di preinformazione 1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'art. 63 del codice stesso, nonche' ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato art. 63. 2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno, secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresi' pubblicato dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla legge regionale n. 31/2007.