Art. 9.
                    Responsabile del procedimento

   1.  Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del codice
dei  contratti  pubblici  e'  individuato,  ai  sensi  della  vigente
normativa  in  materia  di procedimento amministrativo, dal dirigente
della  struttura  richiedente, fra il personale in possesso di titolo
di  studio  e  competenza  adeguati,  al fine di curare tutte le fasi
procedimentali.  Per  le  procedure  di affidamento si applica quanto
disposto dall'art. 10 della presente legge.
   2.  Il  dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il
quale il responsabile del procedimento e' tenuto a completare la fase
istruttoria.
   3.  Qualora  il  contratto  riguardi  l'esecuzione  di  lavori, e'
individuato  responsabile del procedimento un tecnico in possesso del
titolo  di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare,
abilitato    all'esercizio    della    professione   ovvero,   quando
l'abilitazione   non   sia   prevista  dalla  normativa  vigente,  un
dipendente   di   categoria   non   inferiore   alla   D  con  idonea
professionalita' ed almeno cinque anni di anzianita' di servizio.
   4.  Il  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  comma 3 puo'
svolgere  le  funzioni  di  progettista  per  lavori  di  importo non
superiore  a  euro  500.000,00;  qualora  la  progettazione  non  sia
effettuata  dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al
comma  1  individua  quale progettista un dipendente di categoria non
inferiore  alla  C,  salvi i casi in cui la progettazione e' affidata
all'esterno  con  le  modalita'  previste  dal  codice  dei contratti
pubblici e dalla presente legge.