Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del codice dei contratti pubblici e' individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedimentali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall'art. 10 della presente legge. 2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento e' tenuto a completare la fase istruttoria. 3. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, e' individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione ovvero, quando l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalita' ed almeno cinque anni di anzianita' di servizio. 4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 puo' svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la progettazione e' affidata all'esterno con le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.