Art. 3.
                           S a n z i o n i

   1.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma 1 dell'art. 2
comporta  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad
euro  50.000,00,  fatte  salve  tutte le ulteriori sanzioni stabilite
dall'art. 6 del decreto-legge 22 novembre 2004 n. 279, coordinato con
la legge di conversione del 28 gennaio 2005, n. 5.
   2.  Le  violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689.
   3.  Fermi  restando  i  poteri  di  vigilanza  di  altre autorita'
previsti da leggi nazionali o regionali in materia di OGM, ambiente e
sicurezza   alimentare,  l'A.R.P.A.  Molise,  tramite  l'Osservatorio
regionale   sulla   qualita'  degli  alimenti  di  origine  vegetale,
istituito  dalla  legge  regionale  26  giugno  2006,  n.  12, svolge
attivita'  di  monitoraggio  e  di  analisi  dei  prodotti di origine
vegetale per verificare l'eventuale presenza di OGM ed ha funzioni di
accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di cui al
comma 1 dell'art. 2.
   4.  Le sanzioni sono irrogate dalla Regione ed i relativi introiti
seno  destinati a finanziare le attivita' dell'Osservatorio di cui al
comma 3.