Art. 3. S a n z i o n i 1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatte salve tutte le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 6 del decreto-legge 22 novembre 2004 n. 279, coordinato con la legge di conversione del 28 gennaio 2005, n. 5. 2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Fermi restando i poteri di vigilanza di altre autorita' previsti da leggi nazionali o regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'A.R.P.A. Molise, tramite l'Osservatorio regionale sulla qualita' degli alimenti di origine vegetale, istituito dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12, svolge attivita' di monitoraggio e di analisi dei prodotti di origine vegetale per verificare l'eventuale presenza di OGM ed ha funzioni di accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di cui al comma 1 dell'art. 2. 4. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione ed i relativi introiti seno destinati a finanziare le attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 3.