Art. 10.
          Ripartizione dei canoni di concessione demaniale

   1. I  comuni,  ricadenti  in  un  bacino  demaniale, trasferiscono
annualmente  alla  Regione  l'80  per  cento  annuo dell'introito dei
proventi  dei  canoni  delle concessioni rilasciate per l'occupazione
dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20
per  cento  e'  introitato  dai comuni per l'esercizio delle funzioni
amministrative  di  gestione della navigazione interna e del relativo
demanio  idrico,  per gli interventi di manutenzione e valorizzazione
del  patrimonio  demaniale, nonche' per il finanziamento dei progetti
di recupero.
   2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale
si  riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle
concessioni  rilasciate  sono  interamente  introitati dalla gestione
associata  per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui al
comma 1.
   3.  I  comuni  non  ricadenti  in  un  bacino demaniale introitano
interamente  i  proventi  dei canoni delle concessioni rilasciate per
l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui al comma 1.