Art. 10. Ripartizione dei canoni di concessione demaniale 1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l'80 per cento annuo dell'introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'occupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento e' introitato dai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonche' per il finanziamento dei progetti di recupero. 2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate sono interamente introitati dalla gestione associata per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui al comma 1. 3. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale introitano interamente i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui al comma 1.