Art. 11. Disciplina della navigazione 1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalita' di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonche' ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attivita'. 2. La navigazione sulle vie d'acqua demaniali e' libera, fatto salvo l'obbligo per il conducente dell'unita' di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attivita', nel rispetto delle normative vigenti. 3. La disciplina della navigazione interna e' attuata mediante: a) regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attivita' che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalita' di cui al comma 4; b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessita' e l'urgenza; c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5. 4. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalita': a) rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra; b) salvaguardia dell'ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell'uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attivita'; c) armonizzazione, nell'ambito di bacini internazionali o sovraregionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni; d) attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attivita' a valenza territoriale ridotta. 5. Nel caso di specchi d'acqua non regolamentati e non compresi nell'ambito del demanio idrico della navigazione interna, i comuni possono approvare specifici regolamenti per la navigazione e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne verifica il rispetto con i principi e le finalita' della presente legge, nonche' la coerenza con il regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera j). L'approvazione di un regolamento comunale ai fini della disciplina della navigazione non determina l'inclusione dello specchio d'acqua regolamentato nei beni costituenti il demanio idrico della navigazione interna.