Art. 11.
                    Disciplina della navigazione

   1.  La  disciplina  della navigazione concerne la regolamentazione
della  circolazione  nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la
regolamentazione   delle   modalita'   di   fruizione  delle  vie  di
navigazione  e  delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone
portuali,  nonche'  ogni  intervento  innovativo  o  modificativo che
interferisca o limiti la navigazione e le correlate attivita'.
   2.  La  navigazione  sulle  vie d'acqua demaniali e' libera, fatto
salvo  l'obbligo  per  il  conducente  dell'unita'  di navigazione di
accertarsi  che  la  navigazione sia possibile senza pericolo e senza
arrecare  danni  a  persone,  cose  od  attivita', nel rispetto delle
normative vigenti.
   3. La disciplina della navigazione interna e' attuata mediante:
   a)   regolamenti,   approvati  dalla  Giunta  regionale,  volti  a
stabilire  disposizioni  e prescrizioni per le acque interne o per le
attivita'  che  si  esplicano  sulle  acque interne, nel rispetto dei
principi e delle modalita' di cui al comma 4;
   b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la
necessita' e l'urgenza;
   c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.
   4.  La  Giunta  regionale  adotta i regolamenti di cui al comma 3,
lettera a), secondo i seguenti principi e modalita':
   a)  rispetto  delle  norme  internazionali o statali in materia di
segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;
   b)  salvaguardia  dell'ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli
territoriali  nell'uso  di  mezzi  nautici  o  nello  svolgimento  di
specifiche attivita';
   c)   armonizzazione,   nell'ambito   di  bacini  internazionali  o
sovraregionali,   della   regolamentazione   regionale   con   quella
sovranazionale o di altre regioni;
   d)  attribuzione  agli  enti locali della regolamentazione o della
gestione di aree o di attivita' a valenza territoriale ridotta.
   5.  Nel  caso  di specchi d'acqua non regolamentati e non compresi
nell'ambito  del  demanio  idrico della navigazione interna, i comuni
possono  approvare  specifici  regolamenti  per  la  navigazione e li
trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne
verifica  il  rispetto  con  i principi e le finalita' della presente
legge,  nonche'  la  coerenza  con  il  regolamento  regionale di cui
all'art.  4,  comma  1,  lettera j). L'approvazione di un regolamento
comunale  ai  fini  della  disciplina della navigazione non determina
l'inclusione   dello   specchio   d'acqua   regolamentato   nei  beni
costituenti il demanio idrico della navigazione interna.