Art. 12. Interventi sulle vie di navigazione 1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, l'esecuzione di interventi su opere gia' esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonche' l'occupazione di sedime demaniale interferiscano con le vie di navigazione di cui all'art. 3, comma 1, e' necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della disciplina della navigazione, dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) o dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f). 2. La Regione puo' prevedere nei regolamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie di navigazione. 3. Costituiscono autorizzazione ai sensi del comma 1, i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.