Art. 12.
                 Interventi sulle vie di navigazione

   1.  Nel  caso in cui la realizzazione di nuove opere, l'esecuzione
di  interventi  su  opere  gia'  esistenti, la posa di boe o di corpi
galleggianti,    nonche'    l'occupazione    di    sedime   demaniale
interferiscano  con le vie di navigazione di cui all'art. 3, comma 1,
e' necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della
disciplina  della  navigazione,  dalla  Regione ai sensi dell'art. 4,
comma  1,  lettera  g)  o  dal  comune ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera f).
   2.  La  Regione  puo' prevedere nei regolamenti di cui all'art. 4,
comma  1,  lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti
delle vie di navigazione.
   3.   Costituiscono   autorizzazione   ai  sensi  del  comma  1,  i
provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali
competenti  in  materia  di  navigazione  interna  in  data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.